Estratto contratto Art. 5 - Sinistro stradale o altri danni
In caso di sinistri stradali o danni, il locatario e il guidatore sono responsabili in solido completamente ed esclusivamente. Il locatario è tenuto al risarcimento completo per i danni al veicolo locato oltre che di Euro 50,00 a titolo costo per la gestione della pratica. Il locatario dovrà versare l’ammontare da determinarsi sul preventivo effettuato in base alle tabelle ANIA (testo ufficiale periti assicurativi) o dal fornitore del pezzo danneggiato entro sette giorni dalla data del sinistro. Il locatario è tenuto al pagamento della franchigia per i danni a terzi dell’importo di E.260,00 (+ IVA se prevista) entro 7 giorni dalla data del sinistro, ma mantiene il diritto alla restituzione dell’eventuale differenza al momento della notifica da parte dell’Assicuratore. Nel caso di sinistro stradale il recupero e il trasporto del veicolo sono in ogni caso a carico del locatario e la chiusura della locazione coincide con il momento della restituzione del veicolo sinistrato presso la sede della Società locatrice. Per ogni giorno necessario alle riparazioni il locatario verserà il 50% della tariffa prevista, oltre ad una quota fissa intera pari a tre giorni. Il Cliente è tenuto a redigere il verbale di constatazione amichevole (CID) o relazione dettagliata dell’incidente e a consegnarlo, unitamente al verbale del sinistro, entro 24 ore. In caso di mancata comunicazione o di mancato risarcimento per qualsiasi motivo, il cliente sarà tenuto a pagare i danni non risarciti dall’Assicurazione. La Società locatrice copre esclusivamente i danni provocati al veicolo stesso avvenuti nella sede stradale o in parcheggio, meno la franchigia (+ IVA se prevista) per ogni sinistro, anche a seguito di colpa del conducente qualora il cliente abbia versato la somma specificata alla voce garanzia kasko e qualora il danno sia dettagliatamente denunciato entro 48 ore.